Poesia
“..l’operazione finale compiuta dall’artista con la vendita della propria opera pittorica, ai fini dell’assimilazione alla “cessione di un bene”, “non esclude, in linea di principio, il concetto di prestazione artistica, la quale, nei confronti dell’autore, sussiste indipendentemente dalle modalità in cui il risultato materialmente si realizza”.
Pertanto, la Galleria d’Arte, anche se acquista dall’artista opere non commissionate, già finite e quindi con un proprio valore commerciale, cioè in definitiva beni da destinare alla rivendita, deve operare sul compenso in questione, corrisposto all’artista stesso, la ritenuta di cui all’art.25 del D.P.R. n.600/1973, a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente.
Quanto espresso, infatti, dalla circolare ministeriale 1/RT/50550 del 15/12/1973 e dalla risoluzione ministeriale citata, autorizza ad affermare che l’attività di pittore determini sempre un reddito di lavoro autonomo, per cui la ritenuta va fatta se il soggetto che corrisponde il compenso è obbligato ad operarla.
In definitiva, quindi, il pittore, al momento della cessione dell’opera da lui stesso prodotta, dovrà emettere una fattura comprensiva dell’IVA che dalla ritenuta se la fattura stessa è omessa nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta.”
Ecco il Testo completo della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate di Bologna in risposta a un interpello presentato:
AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
RISPOSTA INTERPELLO DEL 20/01/2012 – PROT. 909-2724/2012
OGGETTO: Interpello 909-557/2011 – ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
Istanza presentata il 20 dicembre 2011
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art.25 del D.P.R. n.600 del 1973, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Signor… socio accomandatario della società……sercente l’attività di Galleria d’Arte ha proposto il seguente quesito.
“In premessa la cessione di un’opera d’arte è cessione di beni e non prestazione di servizi. La questione ha formato oggetto di una sentenza della Comunità Europea che ha concluso che la cessione di un’opera d’arte compiuta per la prima volta da un autore che l’ha concepita è comunque cessione di bene (Corte di giustizia della Comunità Europea 62000j0169 –Sentenza della Corte- Quinta Sezione del 7Marzo 2002).
E’ tuttavia pratica diffusa da parte del sostituto applicare la ritenuta d’acconto sulle cessioni di opere d’arte in quanto si ritiene preponderante l’attività artistica sulla cessione del bene. Inoltre, nonostante la vendita dell’opera d’arte sia considerata da tutti una cessione di bene, l’attività dell’artista viene considerata professionale e non imprenditoriale (arti e professioni).
Tutto ciò premesso l’istante chiede se sia corretto adottare il seguente comportamento:
l’artista nell’ambito della propria attività può cedere le opere d’arte assoggettandole ad Iva nella misura del 10%, senza in questo caso che il sostituto debba applicare la ritenuta d’acconto del 20% in quanto trattasi di cessione di bene e non di prestazione di servizi, inoltre l’artista può cedere il diritto d’autore sulle proprie opere e, in questo caso, si applica la normativa sui diritti d’autore (no Iva, si ritenuta d’acconto su 75%)”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante, rappresentato nel quesito proposto dal Rag. Luigia Lumia ritiene che:
“la vendita abituale da parte dell’artista delle proprie opere è attività d’impresa che comporta l’emissione della fattura di vendita dell’opera d’arte assoggettata ad Iva nella misura attualmente prevista del 10%. La cessione dell’opera d’arte non fa scattare in capo al sostituto d’imposta (Galleria o altro) l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto.
Se l’artista cede il diritto d’autore sull’opera, il che comporta che l’acquirente può anche sfruttare l’opera commercialmente, i diritti d’autore non sono soggetti ad Iva ed il sostituto che li corrisponde deve operare la ritenuta d’acconto sul 75% dell’importo corrisposto (o inferiore se lo consente l’età del percettore)”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In premessa si osserva che, con la risoluzione ministeriale della Direzione generale delle imposte dirette n.10/1248 del 25/07/1974 (da considerarsi ancora attuale), è stata data soluzione al quesito proposto.
L’art.25 del D.P.R. n.600/1973 stabilisce che la ritenuta trova il suo presupposto applicativo nella disposizione di carattere sostanziale contenuta nell’art.53 del TUIR, la quale dà un’ampia nozione del reddito di lavoro autonomo, definendolo come quello derivante dall’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, senza vincolo di subordinazione.
“In sostanza, il soggetto che eroga il compenso, per stabilire se esso sia o meno assoggettabile alla ritenuta d’acconto in base al combinato disposto di ambedue le disposizioni sovracitate, deve solo accertare che il compenso stesso venga pagato come corrispettivo dell’opera risultante da una prestazione di lavoro autonomo, al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente e al di fuori dell’esercizio dell’impresa”.
Per tale motivo, come chiarisce la citata risoluzione ministeriale, l’operazione finale compiuta dall’artista con la vendita della propria opera pittorica, ai fini dell’assimilazione alla “cessione di un bene”, “non esclude, in linea di principio, il concetto di prestazione artistica, la quale, nei confronti dell’autore, sussiste indipendentemente dalle modalità in cui il risultato materialmente si realizza”.
Pertanto, la Galleria d’Arte, anche se acquista dall’artista opere non commissionate, già finite e quindi con un proprio valore commerciale, cioè in definitiva beni da destinare alla rivendita, deve operare sul compenso in questione, corrisposto all’artista stesso, la ritenuta di cui all’art.25 del D.P.R. n.600/1973, a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente.
Quanto espresso, infatti, dalla circolare ministeriale 1/RT/50550 del 15/12/1973 e dalla risoluzione ministeriale citata, autorizza ad affermare che l’attività di pittore determini sempre un reddito di lavoro autonomo, per cui la ritenuta va fatta se il soggetto che corrisponde il compenso è obbligato ad operarla.
In definitiva, quindi, il pittore, al momento della cessione dell’opera da lui stesso prodotta, dovrà emettere una fattura comprensiva dell’IVA che dalla ritenuta se la fattura stessa è omessa nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta.
Si ricorda che la documentazione citata è reperibile presso tutti gli Uffici finanziari e nel sito www.agenziaentrate.it, alla voce “documentazione tributaria”.


















